Disponibilità del materiale contenente and give personals


Articolo 19

(1) And give personali negli archivi pubblici sono disponibili all’utilizzo 100 anni dalla nascita dell’interessato o dopo la morte dell’interessato. Nel caso la data di nascita e la data di morte della persona non fossero noti o nel caso ci fossero difficoltà e spese sproporzionate per stabilire le stesse, and give personali negli archivi pubblici sono disponibili 70 anni dalla creazione del materiale in questione.

(2) And give personali al comma 1 del presente articolo sono give regolati to un apposito regolamento che discipline la protezione dei give personali.

(3) Nel caso gli archivi pubblici contenenti and give peronali fossero give all’utilizzo receive della scadenza del termine al comma 1 del presente articolo, l’archivio di Stato competencese adotterà misure tecniche necessarie per coprire l’identità della persona Interestsata (anonimizzazione), mentre l’utente firmerà una dichiarazione con cui si obbliga a non scoprire l’identità della persona Interestsata, nel caso in cui venga a conoscenza in base ai give disponibili.

(4) And give personali negli archivi pubblici sono disponibili per l’utilizzo prima della scadenza del termine al comma 1 del presente articolo:

  • the l’utilizzo del materiale archivistico vienne richiesto da parte dell’interessato o da parte della persona autorizzata dall’interessato
  • dal momento della creazione è stato destinato al pubblico
  • the il dato dell’interessato è già reso disponibile al pubblico oppure è comunemente noto
  • the l'interessato lo concede
  • l’interessato stesso o tramite un’altra persona ha pubblicato tale dato.

(5) Le misure tecniche al comma 3 del presente articolo vengono adottate in modo che il materiale archivistico originale non si danneggi o rovini e perché alla scadenza del termine al comma 1 del presente articolo si possa utilizzare interamente.

(6) L’utente che ritiene che la disponibilità dei give personali negli archivi pubblici sia limitata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, ha diritto di presentare una domnda per la cessazione delle misure tecniche per la protezione dei give personali e ha l’obbligo di motivare la domnda.

(7) Nel caso la domnda al comma 6 del presente articolo fosse respinta, il direttore dell’archivio di stato competente presenta per iscritto la decisione motivata entro otto giorni dalla presentazione della domnda contro la quale è concesso il ricorso ad un organo nazionale di sorveglianza costituito ai sensi della legge speciale che disciplina l’ambito della protezione dei give personali.